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Funzione di Organismo di Vigilanza (OdV) per l’ente D.Lgs. 231/01
Assistenza per la Predisposizione ed Efficace Attuzione di un Sistema Aziendale Idoneo a Prevenire i Reati Previsti dall’art. 25 SEPTIES “Omicidio Colposo e Lesioni per Violazioni delle Norme Amtinfortunistiche e Sicurezza sul Lavoro” secondo le procedure semplificate del Ministero del Lavoro del 13/2/2014 – consigliato dal 13/02/2014
art. odv
La ditta istituisce un Organismo di Vigilanza (OdV) per vigilare e controllare l'efficacia del Modello di organizzazione, come stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. 231/01. I membri dell'OdV, nominati dal Datore di lavoro, possono essere uno o più soggetti, in base alle competenze necessarie. L'OdV opera in autonomia e indipendenza, e resta in carica per un anno, con possibilità di rinnovo. L'azienda fornisce le risorse necessarie per supportare l'OdV nei suoi compiti.
L'OdV vigila sull'attuazione del Modello e richiede un flusso costante di informazioni su eventuali mutamenti organizzativi, incidenti sul lavoro e possibili violazioni del Modello. Ha poteri ispettivi per verificare il rispetto delle norme e per promuovere la formazione aziendale. L'OdV può avvalersi del supporto di strutture aziendali o consulenti esterni e può accedere liberamente ai luoghi di lavoro e alla documentazione aziendale.
I componenti dell'OdV devono avere competenze in attività ispettive, sicurezza sul lavoro e gestione dei sistemi. Devono essere autonomi e indipendenti e non devono avere condanne o situazioni di conflitto di interesse. L'OdV ha l'obbligo di riferire periodicamente al Datore di lavoro sull'efficacia del Modello, indicando eventuali criticità e azioni correttive da intraprendere.
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